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Il RUP ha la piena competenza per escludere dalla gara!

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 30/ 07/ 2020, n. 1673.

L’impresa ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara censurando, tra i vari motivi di ricorso, l’incompetenza del R.U.P. nel disporre la sua esclusione dalla gara.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 30/ 07/ 2020, n. 1673 dichiara infondato il motivo e ricorda come il RUP abbia piena competenza all’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla gara.

Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1 febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450).

Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).

Il ricorso viene respinto.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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