All’ offerta dell’ aggiudicataria , che prevede una riduzione della tempistica di esecuzione dei lavori ,viene attribuito il punteggio massimo di 20 punti .
Secondo la ricorrente l’aggiudicataria sarebbe stata premiata con una valutazione “arbitraria”, in quanto compiuta in dispregio delle prescrizioni di gara, e “in assenza di un criterio oggettivo” funzionale a valorizzare l’elemento della riduzione del tempo, puntualmente graduandone e modulandone il “peso” ai fini della attribuzione del punteggio.
Tar Lombardia, Milano ,Sez. I , 28 / 08 / 2019 , n.1929, accoglie il ricorso, annulla il bando di gara e i conseguenti atti della procedura.
Queste le motivazioni.
La possibilità attribuita dalla legge di gara alle imprese partecipanti di provvedere a modulare il cronoprogramma anche in relazione all’effettivo spatium temporis di realizzazione dei lavori –riducendo il periodo di 240 giorni previsto quale tempo “utile”, e quindi “massimo”, per la consegna dei lavori- avrebbe dovuto essere puntualmente “valorizzata”, in termini di punteggio, pel tramite della predeterminazione di specifici criteri.
E ciò in guisa da conformare, in via preventiva ed ex ante, la discrezionalità della commissione giudicatrice in parte qua, al fine della concreta commisurazione del punteggio in abstracto contemplato per l’elemento in esame (20 punti), in modo proporzionato alla entità della riduzione temporale eventualmente offerta dalle imprese partecipanti.
La mancata individuazione di uno specifico sub-criterio funzionale –anche attraverso la individuazione di specifiche formule matematiche- alla oggettiva modulazione e graduazione del quantum di punteggio da assegnare alle offerte, in guisa proporzionale alla concreta entità della riduzione:
– impedisce in nuce di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalla commissione giudicatrice nella attribuzione del pingue punteggio relativo al criterio in questione;
– rende oggettivamente “oscuro” l’agere dei commisssari, in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza normativamente contemplati
Del resto, si è in presenza di un elemento –riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori- oggettivamente misurabile, con una sorta di “dietimo”, al fine della attribuzione di “punteggi con metodo automatico” (CdS, VI, 27 dicembre 2016, n. 5461).
Di qui la illegittimità della disciplina di gara che:
– ha pienamente riconosciuto la autonomia negoziale delle imprese partecipanti, consentendo il loro pieno dispiegarsi anche in punto di concreta delimitazione, in riduzione, del perimetro temporale di esecuzione dei lavori;
– all’uopo, ha valorizzato tale aspetto della offerta, collocato nell’alveo del criterio “B”, con la assegnazione di un punteggio consistente (pari a 20);
– ha, nondimeno, omesso di previamente conformare l’agere della commissione, al fine di assicurarne la imparzialità e la trasparenza.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, di contro, predeterminare in modo adeguatamente dettagliato (e secondo modalità che non palesassero evidenti profili di abnormità o irragionevolezza) i criteri orientativi dell’attività della commissione in parte qua, attribuendo un preciso valore ponderale all’elemento “tempo” (ed alla sua riduzione, ad esempio misurata in termini di giorni), in tal guisa foggiando in modo adeguato il sostrato operativo nel cui ambito si sarebbe dovuta svolgere l’attività valutativa di essa commissione (arg. da CdS, V, 20 settembre 2016, n. 3911).
Nella fattispecie, la assenza di criteri specifici di valutazione del fattore “tempo”, unitamente alla ampiezza della “forbice” di punti assegnabile, ha peraltro concretamente inciso sull’andamento della gara, stante:
– la differenza minimale (0,64) che ha separato in graduatoria la ricorrente dalla controinteressata;
– la palese discrepanza nel punteggio attribuito –in guisa oscura e criptica, in assenza dei cennati sub-criteri specifici di ponderazione e di graduazione- proprio in relazione all’elemento “B”, rispettivamente alla ricorrente, che non ha “ridotto” i tempi di esecuzione dei lavori (punti 10), e alla aggiudicataria (punti 20) che, per contro, ha presentato una offerta connotata dalla riduzione della tempistica pari al 25% (180 giorni in luogo dei 240 giorni contemplati dalla lex specialis quale “tempo utile”).
Il ricorso viene accolto.
