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Il cumulo alla rinfusa non opera per i requisiti premiali (certificazione della parità di genere)

Cons. Stato, VII, 01 aprile 2026, n. 02676

Una questione che sovente crea problematiche operative, allorquando non anzitempo ben normata dal disciplinare di gara, è quella relativa all’attribuzione del punteggio premiale connesso alle certificazioni di qualità in caso di raggruappamenti o consorzi.

L’odierna Cons. Stato, VII, 01 aprile 2026, n. 02676 tratta di petto la questione, in un caso ove il disciplinare rimaneva completamente silente sul punto, fornendo un’accurata ricostruzione dell’istituto del consorzio stabile (e sulla contemporanea presenza di un consorzio stabile ed artigiano), alla quale si rinvia.

Per quel che quivi più rileva, il Collegio, dopo aver rammentato che quella sul cumulo alla rinfusa è norma di carattere eccezionale, e come tale non estensibile analogicamente, ha “evidenziato che l’eventuale applicazione del principio del cumulo alla rinfusa ai requisiti premiali, pur essendo da un lato satisfattiva del principio del favor partecipationis, dall’altro lato sarebbe però lesiva del principio della par condicio competitorum“.

E ciò in quanto Si assegnerebbe il medesimo punteggio aggiuntivo, infatti, a concorrenti che nella medesima posizione non si trovano affatto, in quanto in una situazione come quella de qua:

(i) il consorzio stabile esegue la commessa con imprese consorziate concretamente prive del requisito premiale;

(ii) gli altri concorrenti diversi dal consorzio stabile eseguono la commessa, invece, con proprie aziende concretamente munite del requisito premiale.

In uno scenario di tal fatta verrebbe frustrato “L’obiettivo di un requisito premiale – lì dove quest’ultimo consiste nel possesso di una certificazione di qualità – è infatti quello di garantire che la concreta esecuzione della prestazione sia permeata da quello standard di qualità che la certificazione attesta“, di guisa che “la certificazione di qualità – intesa quale criterio premiale – serve a qualificare la prestazione contrattuale dal punto di vista oggettivo“.

In altri termini, secondo il Collegio, non esistendo nell’ordinamento un “avvalimento premiale ope legis”, esso “non può prescindere dalla stipula di uno specifico contratto tra ausiliaria e ausiliata ex art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, in guisa da definire chiaramente il perimetro delle risorse umane e organizzative espressione del know how specifico attestato dalla certificazione“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it