Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di una concessione demaniale, a fronte di una richiesta di soccorso istruttorio, la ricorrente si è attivata al fine di ottemperare alla richiesta dell’Amministrazione, provvedendo all’invio della documentazione con PEC, ma di aver, tuttavia, spedito la stessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell’Amministrazione (“protocollo.autportta@postacert.it” invece di “protocollo.autportta@postecert.it”), senza avvedersi dell’errore commesso.
Di conseguenza l’Amministrazione, rilevata la mancata ricezione della documentazione e delle informazioni richieste, comunicava alla ricorrente l’improcedibilità della domanda di concessione dalla stessa presentata.
La ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame in quanto, da una parte, la mancata ricezione della PEC spedita a riscontro della nota del 15 aprile 2024 era da ritenersi imputabile ad un mero errore materiale, sicché se ne sarebbe dovuta consentire l’emendazione.
T.A.R. Puglia, Lecce, I, 28 novembre 2024, n. 1321 respinge il ricorso.
Secondo il Collegio un siffatto “errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima” che per altro poteva essere evitato con un “controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l’esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata. Ed invero, se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nell’Amministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dell’invio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, l’imputabilità dell’errore a negligenza e la sua non scusabilità“.
Non vorremmo essere nei panni del soggetto che ha errato a digitare l’indirizzo PEC…