Il termine assegnato dalla stazione appaltante per il “soccorso istruttorio in senso stretto” non ha natura perentoria, salvo il rispetto del limite massimo di dieci giorni previsto dalla legge.
Il Tar Lombardia, dopo aver richiamato le quattro tipologie di soccorso istruttorio, ribadisce che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio “in senso stretto” può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/05/2026, n. 2410:
7. Ritiene il Collegio che sia possibile desumere la natura ordinatoria del termine assegnato per l’integrazione documentale all’odierna controinteressata dalla tipologia di soccorso istruttorio che viene in rilievo nel caso di specie.
7.1. L’art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono, rispettivamente, come integrativo (comma 1, lett. a), sanante (comma 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) e correttivo (comma 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato e della fiducia (articoli, rispettivamente, 1 e 2 D.Lgs n. 36 del 2023), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio “in senso stretto” può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
7.2. Nel caso in esame, conformemente all’art. 101 D.Lgs. 36/2023, anche l’art. 14 del Disciplinare di gara prevede la sanzione dell’esclusione dalla gara unicamente in caso di inosservanza del termine assegnato per il soccorso istruttorio c.d. integrativo e sanante (cfr. “Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato un termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”), senza disporre alcunché, invece, per l’inosservanza del termine assegnato per rendere i chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica.
