in

Omessa indicazione oneri sicurezza: quattro sentenze in un giorno

Tar Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2018, n. 6540

Omessa indicazione oneri sicurezza: dopo le tre sentenze qui riportate, ecco la quarta in un solo giorno (Tar Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2018, n. 6540). Situazione ormai paradossale.

“Anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 815, T.A.R. Umbria 22 gennaio 2018 n. 56) è orientata nel senso che gli oneri di sicurezza e (a maggior ragione) i costi della manodopera (che – del pari rispetto ai costi della sicurezza aziendali o interni – hanno a che fare con i doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori a presidio dei quali vi sono le previsioni di legge citate, con lo scopo di verificare che l’offerta economica sia sostenibile rispetto al trattamento economico dovuto in conformità con i trattamenti economici previsti dai diversi ambiti e livelli di contrattazione), rappresentano un elemento essenziale dell’offerta e devono essere indicati partitamente rispetto agli altri costi da esporre nell’offerta economica.

1.5.In base a quanto esposto, è ormai definitivo che:

– per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice (come quella che qui viene in rilievo) non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’articolo 95, comma 10. Ciò, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo;

– più in generale, il nuovo Codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica (in tal senso – e in modo espresso – l’articolo 95, comma 10, cit.). L’esclusione è anche intesa ad evitare che il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.

1.6.Per quanto riguarda il caso di specie, emerge che la ricorrente non è stata legittimamente ammessa al soccorso istruttorio poiché non ha indicato affatto i costi della manodopera, che, come sopra ricordato, non solo sono oggetto di un preciso obbligo ai sensi della disposizione dell’articolo 95, comma 10, ma anche, nel caso di specie, di una previsione della lettera d’invito, con la conseguenza che la ricorrente non poteva comunque vantare un affidamento incolpevole o invocare l’incertezza del quadro normativo di riferimento al fine di giustificare l’inosservanza”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it