L’informativa interdittiva è divenuta l’extrema ratio, da limitare alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.
E secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, pertanto, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione
Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21/08/2026, n. 1602:
11. La censura in ordine all’omessa valutazione, da parte della Prefettura, prima di procedere con l’interdittiva, della possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è fondata con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza, visto il concreto interesse azionato dalla parte.
Occorre premettere che il legislatore, con la norma citata, ha introdotto un principio di gradualità delle misure prefettizie volte al contrasto della criminalità organizzata, in applicazione del quale l’informativa interdittiva è divenuta l’extrema ratio, da limitare alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.
11.1. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, pertanto, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).
