Parte ricorrente eccepisce l’incompetenza del Presidente ed Amministratore delegato ad adottare il provvedimento di esclusione impugnato, che avrebbe invece dovuto essere firmato dal RUP.
Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 29 ottobre 2019, n. 00450 conviene con il ricorrente e fa proprie le argomentazioni dei Tar Veneto e Campania (cfr. questo articolo), che nell’indagare sulle attribuzioni del responsabile unico del procedimento, definite come residuali, hanno già avuto occasione di precisare che esse si estendono “anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara”.
Parte ricorrente lamenta altresì, a dispetto del ruolo assegnato al RUP dalla normativa, nonché delle funzioni di garanzia da esso esercitate, che questi sia rimasto del tutto estraneo all’avversato provvedimento e ciò anche indipendentemente dalla circostanza che la decisione escludente sia stata formalmente intestata al Presidente.
Il Collegio ritiene fondato anche tale profilo di doglianza, “dovendosi ravvisare l’illegittima rinuncia, da parte del RUP, all’esercizio dei propri compiti di controllo e verifica, poteri che avrebbero dovuto costituire il necessario antecedente logico della determinazione con la quale è stato accertato e sanzionato, mediante la comminatoria di esclusione, l’asserito inadempimento all’invito ad integrare la documentazione di gara formulato in sede di soccorso istruttorio”.