L’articolo 50 comma 2 del nuovo Codice prevede che:
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.
Insomma, non essendo più possibile utilizzare il sorteggio in via ordinaria per selezionare le imprese, dal prossimo 1° luglio occorre procedere secondo quanto previsto dall’Allegato II. 1, che all’articolo 2 comma 3 prevede:
3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.
Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.
Mi sono chiesto quali potessero essere i “criteri oggettivi” da utilizzare per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori, visto anche che, nonostante il tempo trascorso, le indicazioni maggiormente utili (sebbene poco puntuali) sono rinvenibili nella DETERMINAZIONE AVCP 6 aprile 2011. (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-09&atto.codiceRedazionale=11A05771&elenco30giorni=false).
E dopo aver constatato anche che criteri basati su indicazioni “territoriali” possono creare più problemi di quelli che si vorrebbe risolvere (vedasi Parere di Precontenzioso n. 1148 del 12/12/2018 – rif. PREC 212/18/L – www.anticorruzione.it), ho tenuto conto dell’Allegato L del DPR 207/2010.
Esso, sebbene riferito all’invito per servizi tecnici, secondo me può ancora costituire una utile “bussola”, quantomeno per una metodologia di selezione degli operatori da invitare.
Ho dunque elaborato, per individuare cinque o dieci operatori da invitare a procedura negoziata, una serie di criteri “oggettivi”, riassunti sotto forma di articolo di un ipotetico avviso, che tenessero conto almeno di: fatturato, lavori nella categoria prevalente, personale dipendente in servizio alla data di scadenza dell’avviso.
Criteri oggettivi che, nella loro concreta applicazione, hanno cercato di rispettare il principio della massima partecipazione alla gara previsto dall’articolo 10 comma 3 del Codice, garantendo comunque l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese:
Art. 10 comma 3
Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Per cui ho previsto che, sulla base dei tre criteri (che non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla procedura negoziata), si formassero tre graduatorie.
Dalle quali selezionare gli operatori da invitare sia tra quelli con i valori più alti sia tra quelli con i valori più bassi per quanto riguarda il fatturato ed i certificati di esecuzione lavori, in maniera da consentire (ragionevolmente) l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese.
Mentre per il personale, onde evitare veri e propri effetti paradossali (invitare ad una gara per lavori al di sopra di 150.000,00 operatori con zero dipendenti mi sembra poco ragionevole) si è ritenuto di selezionare il valore più alto.
Ripeto, questo elaborato è poco più di un ragionamento a voce alta, frutto delle convinzioni del sottoscritto che, evidentemente, lasciano il tempo che trovano.
Però questo file può costituire (me lo auguro) uno spunto di riflessione per tutti gli operatori del settore, questo è lo spirito con cui lo condivido.
Allego dunque il file di questo schema di articolo senza alcuna pretesa, così, tanto per provare a mettere in fila i problemi…..
Allegato: criteriselezionenegoziatabozza22maggio
Siena, 22 maggio 2023
Roberto Donati
