Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scende in campo ufficialmente per “ assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti” delle stazioni appaltanti nell’applicazione delle nuove modalità di calcolo della soglia automatica di anomalia dopo lo “Sblocca Cantieri”.
Un intervento ritenuto evidentemente necessario dopo la Sentenza Tar Marche , Sez.I, 07/10/2019 n.622 che ha ribaltato con decisione le precedenti acquisizioni della giurisprudenza ( Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937, Ordinanza Tar Calabria, Catanzaro, Sez.I, 16 / 09 /2019 n.363, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 / 09 /2019 , n.2191) che avevano invece confermato le modalità di calcolo illustrate dal MIT ( come da comunicato della Piattaforma Start della Regione Toscana).
La parte importante della circolare riguarda quello che è il nodo controverso dell’articolo 97 ossia il punto d) del comma 2 dell’articolo 97 , che ,dopo la conversione in legge dello “Sblocca Cantieri” recita:
d)la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Il MIT conferma il precedente orientamento, lo fa in maniera ufficiale, per cui il decremento si traduce in una sottrazione “secca” del valore ottenuto dal prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
A questo link la Circolare n.8 del 24 ottobre 2019.
A questo link l’artigianale foglio di calcolo corrispondente al metodo illustrato dal MIT.
