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L’interpretazione della lex specialis deve essere effettuata privilegiando il criterio letterale e quello sistematico ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 09/10/2024, n. 2601

Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis deve essere effettuata privilegiando il criterio letterale e quello sistematico ai sensi degli artt. 1362 e 1363 codice civile.

Lo ribadisce Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 09/10/2024, n. 2601:

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis deve essere effettuata privilegiando il criterio letterale e quello sistematico ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. attribuendo alle clausole il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e ciò al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara ed evitare che l’attività ermeneutica assuma funzione integrativa. Solo nel caso in cui le clausole del bando non siano di chiara ed immediata interpretazione e presentino, quindi, margini di opinabilità, risulta applicabile il principio del favor partecipationis il quale impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6431; id., sez. V, 15 aprile 2024, n. 3394; id., sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9219).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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