Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, sostituendosi ad essa nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
Il giudice amministrativo non può, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, sostituendosi ad essa nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. La valutazione di anomalia è potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, e il giudice non può né ordinarne l’attivazione coatta in assenza dei presupposti normativi di legge né […] Leggi tutto…

