La facoltà di scartare l’offerta extraeuropea può essere esercitata sulla base di un dato meramente quantitativo.
La stazione appaltante ha disposto l’esclusione sulla base della dichiarazione resa dalla società ricorrente secondo cui “la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta”. Secondo […] Leggi tutto…
