La differente impostazione dell’art. 104 del nuovo Codice rispetto a quella dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 non consente, in alcun modo, una sua applicazione retroattiva.
Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato evidenzia come la differente impostazione dell’art. 104 del Codice dei contratti pubblici rispetto a quella dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, non consente in alcun modo una sua applicazione retroattiva. Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 28/05/2024, n. 4732: 15. Occorre procedere, a […] Leggi tutto…
