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Subentro nel contratto ex art. 120, comma 1, lett. d): a chi appartiene la giurisdizione?

T.A.R. Veneto, III, 27 marzo 2025, n. 424

Alla luce della disciplina  delle modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario, posta dall’art. 120, comma, 1 lett. d), punto 1) e punto 1), del d.lgs. n. 36/2023 – che si pone su una linea di continuità con quella posta dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 per quanto concerne la possibilità di assentire tali modifiche soggettive al ricorrere delle condizioni previste dalla legge – la controversia oggetto del presente giudizio rientra tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Deve infatti ritenersi – in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, alla quale il Collegio ritiene di doversi conformare – che la verifica inerente la riconducibilità, o meno, della modifica soggettiva oggetto degli atti dell’Azienda Sanitaria impugnati con il presente ricorso tra quelle consentite dall’art. 120, comma, 1 lett. d), punto 1) e punto 1), del d.lgs. n. 36/2023 non costituisca espressione di un potere pubblicistico.

T.A.R. Veneto, III, 27 marzo 2025, n. 424

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it