la norma
Come noto, l’art. 131 del Codice prevede al c. 5 che L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra cui, per quel che quivi più rileva, “lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti“.
Il caso
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la lex specialis di gara, nella misura in cui impone un limite del 5% allo sconto incondizionato verso gli esercenti, sarebbe affetta da invalidità derivata, per illegittimità presupposta dell’art. 131, comma 5, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell’art. 5, comma 5, dell’Allegato II.17 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, disposizioni in patente violazione del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Per l’effetto la ricorrente chiede, in via principale, la disapplicazione, e invocando in via subordinata che sia effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e, infine, in via ulteriormente subordinata, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale.
Il giudizio
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 05 marzo 2025, n. 85 respinge il ricorso.
Rinviando all’integrale lettura della pronuncia, s’evidenza qui che il Collegio, dopo aver accuratamente ricostruito la disciplina di riferimento e la sua recente evoluzione, ha ritenuto che “la previsione di un limite ex lege allo “sconto incondizionato” tutela sia la concorrenza “nel mercato”, introducendo uno strumento di forte riequilibrio di condizioni di mercato in passato svantaggiate a danno degli esercenti e consentendo l’espansione del mercato dei servizi sostitutivi di mensa, sia la tutela della concorrenza “per il mercato”, in quanto crea un sistema virtuoso di competizione concorrenziale non solo tra gli esercenti convenzionati, ma anche tra gli stessi operatori economici che emettono i buoni pasto, i quali potranno formulare proposte contrattuali competitive ai datori di lavoro anche in ragione dell’allargamento della pletora degli esercenti interessati al convenzionamento. Dal che, come anticipato, l’assenza dei denunciati contrasti con la disciplina eurounitaria e la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità”.
