L’applicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante da parte dell’aggiudicataria, occorsa dopo la stipula del contratto con quest’ultima e dopo l’interlocuzione con i sindacati, si riverbera sul mero piano dell’esecuzione delle prestazioni discendenti dal contratto, risolvendosi in un comportamento della parte privata, e non dell’Amministrazione resistente, che non può dunque essere oggetto di sindacato. In merito all’applicazione dell’articolo 11 comma 4 si segnala il principio stabilito dall’odierna sentenza del Tar Catania.
La ricorrente contestava la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza tra CCNL da parte della ditta controinteressata prevista dall’articolo 11 comma 4 del Codice, nonché il mutamento del CCNL applicato al proprio personale da parte della ditta controinteressata rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, in fase di esecuzione, con conseguente modifica postuma dell’offerta.
Il Tar Catania non concorda con i motivi della ricorrente.
Certo è che, dopo Tar Brescia, Sez. II, 01/10/2024, n. 773, anche questa sentenza dimostra come anche sull’articolo 11 comma 4 vi siano molti aspetti ancora da chiarire.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 19/11/2024, n. 3833:
12.1. Venendo al secondo e ultimo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto una prima censura con cui ha contestato i seguenti aspetti: i) la ditta controinteressata non avrebbe allegato, alla propria offerta, la dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11, co. 4, del nuovo codice degli appalti, che sarebbe necessaria ogni qual volta l’operatore economico intenda applicare, al personale utilizzato per l’esecuzione dell’appalto, un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, senza sottacere che neppure l’Amministrazione avrebbe compiuto alcuna verifica di equivalenza rispetto a quanto dichiarato dalla controinteressata in sede di domanda di partecipazione; ii) sotto diverso ma concorrente profilo, la controinteressata, nonostante la chiara indicazione circa il CCNL che avrebbe inteso applicare in caso di aggiudicazione della gara (Multiservizi), ha poi inopinatamente deciso, in sede di esecuzione, di applicare quello inizialmente individuato dal Policlinico negli atti di gara (Cooperative sociali), con indebita modifica postuma dell’offerta.
Il motivo non coglie nel segno, essendo financo irricevibile per quanto attiene all’aspetto sub i).
Avuto riguardo alla tardività della parte di censura proposta dalla parte ricorrente solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio deve rilevare come nel provvedimento di aggiudicazione gravato con l’atto introduttivo del giudizio, a pag. 3 segnatamente, viene riportato come la p.a. abbia preso atto che “………… ha prodotto un progetto di assorbimento con il quale ha garantito l’assunzione di tutto il personale attualmente impiegato nell’appalto e, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ha dichiarato l’equivalenza delle tutele per i lavoratori ai quali verrà applicato il CCNL Multiservizi”.
In sostanza, con il provvedimento di aggiudicazione parte ricorrente è stata sin da subito nelle condizioni di comprendere come, da un lato, la controparte avesse prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL che avrebbe inteso applicare e quello voluto dalla stazione appaltante e, dall’altro lato, che quest’ultima non avesse ravvisato l’esigenza di effettuare alcun approfondimento valutativo ulteriore su tale dichiarazione, ritenendola congrua.
Si tratta di aspetti, dunque, che parte ricorrente avrebbe potuto (rectius, dovuto) contestare sin da subito, e non in via successiva col secondo atto di motivo aggiunti, con conseguente irricevibilità di un’azione processuale di tal fatta.
Per completezza di trattazione, va rilevato come solo con memoria finale, parte ricorrente abbia altresì contestato, per la prima volta, la discrasia esistente tra la dichiarazione di parte controinteressata di applicare il CCNL Multiservizi e l’affermazione resa in sede di offerta, dove avrebbe precisato di aver tenuto conto, ai fini della sua formulazione, del CCNL contemplato dall’Amministrazione resistente.
La contestazione di tale aspetto, oltre che irricevibile le ragioni già in precedenza esplicitate, si palesa essere anche inammissibile, in quanto veicolata con mero scritto difensivo conclusionale anziché con un’impugnativa debitamente notificata alle controparti e depositata agli atti del fascicolo processuale telematico.
Per quanto attiene all’aspetto sub ii), poi, va evidenziato come l’applicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante da parte dell’aggiudicataria, occorsa dopo la stipula del contratto con quest’ultima e dopo l’interlocuzione con i sindacati, si riverberi sul mero piano dell’esecuzione delle prestazioni discendenti dal contratto, risolvendosi in un comportamento della parte privata, e non dell’Amministrazione resistente, che non può dunque essere oggetto di sindacato in questa sede giurisdizionale, non residuando alcun profilo di illegittimità di un potere di tipo amministrativo.
Peraltro, neppure è ipotizzabile che il mutamento occorso possa incidere, ex post e a titolo modificativo, sull’offerta della parte controinteressata che, si ribadisce, è stata incentrata su una situazione di equivalenza tra CCNL che non avrebbe potuto comportare un esito diverso della gara, con conseguente carenza di interesse di parte ricorrente a contestare siffatto profilo.
La prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti è, dunque, in parte irricevibile mentre in parte è comunque infondata, se non inammissibile, così come sopra evidenziato.