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Una volta assicurato l’equilibrio economico e finanziario della gestione, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.16 del 07.11.2025

Importante pronunciamento dell’Adunanza Plenaria sulla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Alcune società avevano impugnato la disciplina dell’ARERA sul metodo tariffario idrico (MTI-2), nella parte in cui, per i conguagli tariffari, riconosceva solo la rivalutazione per inflazione, ma non anche gli oneri finanziari derivanti dal differimento temporale tra costi sostenuti e ricavi recuperati.

In primo grado erano stati accolti i ricorsi. La questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria per chiarire la legittimità di tale scelta regolatoria.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.16 del 07.11.2025 enuncia i seguenti principi di diritto, accogliendo le tesi di ARERA:

 

9.‒ Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:

1) «Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:

a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;

b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;

c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero».

2) «L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione».

9.1.‒ Non è necessario restituire il giudizio alla sezione remittente, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., in quanto i principi enunciati consentono di definire l’intera materia controversa.

Difatti, nell’atto di appello n. 537 del 2023, l’Autorità ha proposto un unico motivo di censura avverso la sentenza appellata n. 2493 del 2022, che ha annullato la disciplina dei conguagli del MTI2 nella parte in cui non riconosceva sugli stessi il rimborso degli oneri finanziari, ma solo il tasso di inflazione.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza