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Perché Sanremo è Sanremo: illegittima la concessione in via diretta alla RAI dell’uso in esclusiva del Marchio “Festival della Canzone Italiana”

T.A.R. Genova, I, 05 dicembre 2024, n. 843

Una società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi, in ragione dell’imminente scadenza della convenzione con la RAI, trasmetteva al Comune di Sanremo una manifestazione di interesse “ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo (compreso il Red Carpet) e del relativo Marchio […] al fine di curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival di Sanremo e del relativo Red Carpet e le attività di promozione e diffusione allo stesso direttamente o indirettamente connesse”.

Alla Manifestazione di interesse il Comune non ha fornito riscontro, sicché la società ha adito il Giudice amministrativo, impugnando con motivi aggiunti le convenzioni medio tempore stipulata con RAI e RAI Pubblicità (senza alcuna procedura comparativa):

  • per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” e per lo svolgimento della 74esima e della 75esima edizione del “Festival della Canzone Italianaper gli anni 2024 e 2025;
  • per lo sfruttamento commerciale degli eventi collaterali e/o connessi con le edizioni 2024 e 2025 del Festival della Canzone Italiana

T.A.R. Genova, I, 05 dicembre 2024, n. 843 accoglie il ricorso!

Rinviando alla lettura integrale della complessa pronuncia, ed alle argomentazioni del Comune di Sanremo e della RAI per contrastare il ricorso, il Collegio ha in sintesi rilevato quanto segue.

In primo luogo ha rilevato la sussistenza  di un contratto attivo, sicché l’affidamento dello stesso non era da intendersi disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale esclude espressamente i contratti attivi dal proprio ambito di applicazione (art. 13, co. 2 del Codice.

Tuttavia, ancorché escluso dall’ambito di applicazione del Codice, l’affidamento di un contratto attivo che offra un’opportunità di guadagno alla controparte dell’Amministrazione deve avvenire secondo il Giudice (in base a quanto stabilito dall’art. 13, co. 5 del Codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 e dall’art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall’art. 13, co. 5). Vale a dire, mediante l’interpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Tanto risulta non soltanto dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate, ma altresì dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (Cons. St., comm. spec., parere del 10 maggio 2018, n. 1241; Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2020, n. 720; T.A.R. Lombardia (Milano), sez. II, 10 ottobre 2024, n. 2628).

Detti principi sono stati – con ogni evidenza – violati nel caso di specie, in quanto il Comune, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato la Convenzione RAI in assenza di una procedura di evidenza pubblica, che sola consente di rispettare i principi sopra richiamati. Ciò è avvenuto, peraltro, nonostante la presentazione, da parte del ricorrente di una specifica Manifestazione di interesse, circostanza che rendeva palese la concreta possibilità di coinvolgere altri operatori e, dunque, di conseguire offerte migliori”.

Veniamo al dunque: si farà il festival?

Secondo il Collegio è chiaro, pertanto, che all’effetto demolitorio discendente dalla presente pronuncia con riferimento alle delibere della Giunta comunale dovrebbe conseguire la caducazione delle relative Convenzioni.

Il Collegio, tuttavia, rileva che l’organizzazione della 75ª edizione del Festival è in stato avanzato (sono già stati individuati il direttore artistico e conduttore e almeno uno dei co-conduttori; è stato adottato il relativo regolamento; è stato stabilito il calendario delle cinque serate). È evidente, del resto, che l’attività di preparazione e organizzazione di un evento della portata del Festival prende avvio molto tempo prima dello svolgimento della manifestazione, fin dalle settimane successive al termine dell’edizione precedente (il nome del direttore artistico e conduttore, ad esempio, è stato reso noto nel maggio 2024) – lo ha riconosciuto nel corso del giudizio la stessa JE –, e che molteplici e complessi rapporti contrattuali e amministrativi vengano instaurati, in vista dell’edizione successiva, molti mesi prima dello svolgimento della stessa.

La caducazione delle Convenzioni conseguente all’annullamento delle relative delibere di approvazione, dunque, comporterebbe, oltre al venir meno dei presupposti degli atti adottati e dei rapporti instaurati con riferimento alla 74ª edizione – atti e rapporti i cui effetti si sono per lo più esauriti –, effetti dirompenti e del tutto sproporzionati con riferimento alla 75ª edizione (che si svolgerà nel febbraio 2025). È evidente, infatti, che l’intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l’organizzazione del Festival e degli eventi collaterali da parte del concessionario del Marchio individuato all’esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025. Né, d’altra parte, alla luce dell’attuale stato di avanzamento dell’organizzazione è seriamente ipotizzabile il differimento ad altro mese del 2025 del Festival al solo fine di tutelare l’interesse della ricorrente a partecipare (previa, eventualmente, aggregazione con altri soggetti, allo stato ignoti) ad una procedura di gara (di cui potrebbe non risultare vincitrice).

Il Collegio, pur annullando gli atti presupposti, ha quindi mantenuta ferma l’efficacia delle Convenzioni (e salvo il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance), statuendo in conclusione:

(a) l’efficacia delle Convenzioni con riferimento ad ogni profilo inerente alla 74ª e alla 75ª edizione del Festival;

(b) l’effetto conformativo della presente sentenza con riferimento alle edizioni del Festival successive alla 75ª; effetto tutelabile, sussistendone i presupposti, anche in sede di ottemperanza.

Perchè Sanremo è Sanremo: almeno per l’edizione 2025!

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it