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Soglia di sbarramento posta al 64%: è da ritenersi ragionevole?

Tar Molise, sez. I, 21 febbraio 2020, n. 56

Nell’ambito di una procedura di gara, un’impresa viene esclusa poiché con riferimento all’offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal disciplinare quale “soglia di sbarramento”.

L’impresa medesima insorge avverso l’esclusione e si duole sia dell’erroneo giudizio della Commissione rispetto alla propria proposta progettuale, sia a monte dell’inserimento di siffatta soglia di sbarramento nel disciplinare di gara.

Tar Molise, sez. I, 21 febbraio 2020, n. 56 statuisce che entrambe le censure sono infondate, e risponde quindi affermativamente al quesito che intitola l’articolo.

“la ricorrente non fornisce elementi idonei a superare il giudizio tipicamente tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione, limitandosi ad affermare di aver presentato un’offerta “in grado di soddisfare pienamente le esigenze della stazione appaltante in ordine alla qualità del progetto presentato”. Altresì indimostrata rimane l’affermazione secondo cui la stazione appaltante avrebbe, per così dire, preconfezionato i criteri di valutazione delle offerte in base alle proposte tecniche delle controinteressate. 

Non appare irragionevole, infine, la previsione, nella lex specialis, della c.d. soglia di sbarramento, atteso che è ben consentito alle Stazioni Appaltanti di prevedere, nella redazione del disciplinare di gara, un livello qualitativo minimo per il punteggio che le offerte tecniche devono ottenere in ordine a determinati criteri; la previsione di c.d soglie di sbarramento, infatti, è finalizzata a garantire il miglior livello qualitativo delle offerte presentate, con la conseguenza di comportare l’esclusione di una proposta in ragione della sua non conformità a determinati standard minimi fissati in sede di lex specialis ( T.a.r Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9781).

Come rilevato dalla stessa Amministrazione resistente, quindi, l’inserimento della soglia di sbarramento ha risposto, nel caso in esame, all’esigenza di privilegiare la qualità tecnica delle offerte rispetto al dato meramente economico. Nel caso di specie, poi, la soglia di sbarramento (art. 9 disciplinare di gara) doveva considerarsi non solo legittima ma anche non irragionevole in quanto non particolarmente elevata (45 punti su 70 costituenti l’intera offerta tecnica) anche in relazione alla complessità dell’oggetto della gara“.

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Si ringrazia l’avv. Andrea Filippini per la puntuale segnalazione.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it