Una delle prime pronunce in cui la decisione della stazione appaltante di disoscurare l’offerta, in ragione della ravvisata infondatezza delle esigenze di segretezza manifestate dall’operatore economico, è stata annullata dal giudice amministrativo.
T.A.R. Lazio, III-ter, 30 gennaio 2025, n. 2051
Può postularsi che, in linea di principio, la complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali; deve però essere altresì considerato che, in determinati settori del mercato di più recente emersione, i due aspetti non sono scindibili, giacché in tali settori la competizione concorrenziale fra le imprese che vi operano si gioca proprio (e soltanto) su una continua personalizzazione delle offerte alla clientela quanto più innovativa, mirata e specifica possibile.
Il settore del welfare aziendale, tenuto conto di quanto allegato (ad esempio: pagg. 4-5 ricorso) e documentato (doc. 6 allegato al ricorso, nonché doc. 10 prodotto l’8 gennaio 2025) dalla ricorrente, è da ritenersi inquadrabile in questa specifica categoria, sicché in relazione ad esso dev’essere seguita quella «lettura evolutiva della nozione di “segreto tecnico e commerciale”» di cui al richiamato precedente di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, I-quater, n. 3811/2024 cit.).
Seguendo tale lettura, le valutazioni compiute dalla Banca d’Italia sull’offerta tecnica della ricorrente non sono suscettibili di condivisione, in quanto agganciate ad una nozione invece fortemente restrittiva di segreto tecnico e commerciale.
Invece, tenuto conto di quanto supra rilevato, si deve ritenere che l’intero patrimonio di conoscenze, in uno con il complessivo utilizzo strategico che di esse l’impresa intende effettuare, debba essere ritenuto incluso nell’area della segretezza tecnica e commerciale.
Risulta perciò meritevole di positivo apprezzamento la richiesta della ricorrente di non ostensione della propria offerta nelle parti ab origine evidenziate, delle quali il Collegio ha preso visione e che ritiene, nel loro insieme, espressione di una strategia aziendale da ricondurre nell’ambito della tutela di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.