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Progetto di assorbimento: lo deve presentare anche il gestore uscente?

T.A.R. Basilicata 18 novembre 2025, n. 528

D’interesse la pronuncia T.A.R. Basilicata 18 novembre 2025, n. 528, che per la prima volta si esprime su un’evenienza comune a quasi tutte la gare nel settore dei servizi, in effetti avvinta da profili di problematicità, non ancora dibattuta nelle aule della giustizia:

il gestore uscente deve presentare il progetto di riassorbimento, anche se in realtà non deve in senso tecnico riassorbire il personale, siccome già alle sue dipendenze?

La ricorrente, nel caso scrutinato, deduceva la violazione della lex specialis nella parte in cui, tra i contenuti dell’offerta tecnica e sotto pena di esclusione, individuava:

«2) progetto di riassorbimento. Il concorrente allega il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale».

Secondo la ricorrente l’aggiudicataria, avendo omesso di allegare tale documento all’offerta tecnica il progetto di riassorbimento, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara senza possibilità di produzione postuma in sede di soccorso istruttorio.

Infatti, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che «- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa presentazione, nell’offerta tecnica, del progetto di riassorbimento».

Il Collegio ha ritenuto che non potesse ritrarsi l’effetto espulsivo a cui ambiva la ricorrente.

Secondo il Collegio, “il significato attribuibile al sintagma «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato» è essenzialmente quello di impegnare l’appaltatore subentrante a riassorbire i lavoratori impiegati nella gestione dell’appalto da parte del precedente affidatario.

Nel caso di specie, diversamente, l’aggiudicatario coincide col precedente appaltatore. Non vengono quindi in considerazione né una successione gestoria nel servizio né una differente articolazione dell’organizzazione del lavoro conseguente al subentro di un nuovo operatore, e neppure l’esigenza di verificare, tramite il cennato programma di riassorbimento, le modalità mediante cui attuare l’impegno alla stabilità occupazionale.

In tale peculiare contesto fattuale, dunque, non sussiste il presupposto che dà la stura alla necessità di acquisizione del ripetuto programma, sicché pretenderne la presentazione costituirebbe un formalismo eccessivo e sproporzionato (in caso simile, Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26).

Non essendoci, in tale ipotesi, lavoratori da riassorbire, la dichiarazione di impegno sarebbe priva di oggetto, e quindi inutile; e pretenderne una di segno negativo sarebbe un formalismo eccessivo, sproporzionato”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it