L’amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo delle dichiarazioni dei privati nel contesto di procedure pubbliche (vuoi per l’appalto di opere, servizi e forniture; vuoi per i concorsi pubblici), deve operare un controllo sostanziale, e non formalistico, escludendo che operi una sorta di “caccia all’errore”.
Questo quanto ribadito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30/09/2026, n. 1825:
8. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
8.1. Nella giurisprudenza amministrativa è ben radicata la consapevolezza che l’amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo delle dichiarazioni dei privati nel contesto di procedure pubbliche (vuoi per l’appalto di opere, servizi e forniture; vuoi per i concorsi pubblici), deve operare un controllo sostanziale, e non formalistico, escludendo che operi una sorta di “caccia all’errore”.
Per esempio, in tema di verifica di congruità dell’offerta risultata anomala, si è affermato che tale verifica non deve avere per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, nel senso che non deve risolversi – appunto – in “una caccia all’errore”, concentrandosi in modo esclusivo e parcellizzato sulle singole voci di prezzo, ma deve piuttosto mirare ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, risulti attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; ciò comporta, di conseguenza, che eventuali inesattezze sulle voci di prezzo devono ritenersi irrilevanti se, comunque, alla fine, si accerta l’attendibilità dell’offerta nel suo complesso (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2024, n. 8922).
Quindi, se da un lato è vero che le gare pubbliche sono ispirate dalla necessità che gli adempimenti della Commissione siano il più possibile spediti e rapidi (obiettivo funzionale ai principi di buon andamento e di economicità, rispetto al quale i concorrenti sono tenuti, in virtù del principio di autoresponsabilità, a produrre i documenti richiesti a pena di esclusione), dall’altro la pubblica amministrazione non può limitarsi a un’interpretazione puramente formale degli atti, fermo restando che non è tenuta a sostituirsi agli operatori economici che, a causa di una condotta negligente, non abbiano rispettato le condizioni poste dal bando (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527).
Al riguardo, la giurisprudenza ha messo in guardia l’amministrazione pubblica, titolare dell’ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate all’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, dal condurre la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando con lo spirito della caccia all’errore.
Piuttosto, occorre conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici.
Ne consegue che la portata delle clausole che comminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse concreto che la disposizione violata è destinata a presidiare.
Pertanto, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata preferenza al principio del favor participationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (cfr. TAR Campania, sez. V, 1° dicembre 2011, n. 56219).
8.2. Ebbene, l’interpretazione della vicenda controversa attraverso le lenti fornite dalla giurisprudenza testé riassunta porta all’accoglimento del ricorso.
Si deve notare, in primo luogo, che l’Avviso Pubblico richiede espressamente soltanto l’assunzione dell’impegno a conformarsi al principio DNSH.
Il modulo da compilare recava anche la dichiarazione di aver preso visione delle schede di valutazione dei rischi pertinenti al progetto.
La società ricorrente non ha omesso la compilazione di tale dichiarazione, ma si è limitata a dichiarare di aver preso visione di tutte le schede di valutazione applicabili.
Dunque, per quanto tale dichiarazione non era richiesta dall’Avviso Pubblico a pena di inammissibilità della domanda, la società concorrente ha comunque fornito ampia rassicurazione di essere consapevole della disciplina applicabile.
In questo contesto, l’esclusione della domanda della xxx S.r.l. si rivela formalistica e contrastante con i principi generali dell’azione amministrativa.
Né assume rilievo in senso contrario l’argomentazione dell’amministrazione secondo la quale la necessità di indicare il numero della scheda sarebbe giustificata da successive esigenze di monitoraggio dell’intervento.
La verifica della coerenza dell’intervento con i criteri ambientali applicabili attiene, infatti, alla sola fase di esecuzione e l’omessa specificazione della scheda in sede di domanda non vincola né limita le successive attività di controllo spettanti all’amministrazione.
