Come noto, gli iniziali dubbi circa l’utilizzabilità del superminimo per colmare le differenze retributive tra diversi CCNL sono stati sciolti dalla giurisprudenza del giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sezione V, nn. 3209, 3476, 3465, 4935 e 5575 del 2026), la quale ha sancito un principio di diritto monolitico: l’equivalenza delle tutele deve sussistere all’interno di un contratto collettivo, non potendo essere conseguita mediante l’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.
L’odierna Cons. Stato, VII, 14 settembre 2026, n. 6874 conclude confermando tale principio.
Ma la conclusione, alla luce delle argomentazioni sviluppate, pare tutt’altro che monolitica…
Ed infatti, nello scrutinare la richiesta di rinvio pregiudiziale degli appellanti, il Collegio si spinge ad affermare:
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“che la salvaguardia della contrattazione collettiva, che trova tutela nelle direttive appalti e concessioni e che è garantita dall’obbligo di applicare il CCNL indicato negli atti di indizione o altro equivalente, non prevede che contenute, ridotte o minime non equivalenze di trattamento economico fra CCNL, per il resto equivalenti, non possano essere parificate da impegni extra contratto”.
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che non erra l’appellante allorquando afferma che “l’art. 18 par. 2 della direttiva 2014/24/UE” non impone e non legittima “che le norme in materia di appalti “precostituiscano” un diritto speciale del lavoro, valido solo nel settore degli appalti pubblici, anche a discapito di altri principi del medesimo settore come il favor partecipationis (specie delle PMI)”.
- “che la Corte di Giustizia (sentenza 5 marzo 2026, nella causa C-210/24) sembra considerare gli impegni retributivi migliorativi non irrilevanti, riconoscendo loro la natura di elemento qualificante dell’offerta e di indice della qualità sociale dell’appalto“.
Ciò posto, il Collegio precisa che “ciò non significa automaticamente che vi sia incompatibilità tra l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 (o tra la lettura che ne dà la giurisprudenza amministrativa) e il diritto dell’unione, posto che se la giurisprudenza unionale richiama notoriamente i principi di trasparenza, certezza del diritto e parità di trattamento, è altrettanto noto come la medesima giurisprudenza punta nella direzione tratteggiata dai principi di effettività e di risultato, ossia che gli impegni devono essere chiaramente individuabili, giuridicamente vincolanti, verificabili e trasparenti, ripetutamente affermando che non possono essere valorizzati elementi fondati su obblighi incerti o non chiaramente predeterminati nei documenti di gara”.
Il Collegio conclude quindi nel senso che:
“un impegno extra contratto collettivo nazionale di lavoro può assumere rilievo solo se è espresso nell’offerta; se è verificabile; se diventa vincolante in fase esecutiva; soprattutto, se è suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell’amministrazione”.
Siccome nel caso di specie tali condizioni non risultavano dimostrate dalla società aggiudicataria, il Collegio non ha ritenuto possibile valutare una rimessione della questione alla Corte di giustizia UE, in quanto mancando i decisivi elementi di fatto idonei a evidenziare il livello effettivo di tutela garantito ai lavoratori nell’esecuzione dell’appalto, non si sarebbe potuto utilmente soddisfare il preliminare vaglio di ricevibilità della questione.
Ma la questione rimane aperta, nonostante la (singolarmente non sfiorata) novella apportata dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62 in tema di salario giusto, che indubitabilmente avrà un impatto significativo sulle future indagini circa l’equivalenza delle tutele…
