Vi è una diversità di presupposti e di funzioni delle dichiarazioni di subappalto facoltativo e di subappalto necessario.
Per giurisprudenza consolidata, nella dichiarazione di subappalto necessario viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico, come nel caso della dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche.
Questo quanto ribadito da Tar Toscana, Sez.I, 18/09/2026, n. 1764
