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Anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti sono sussumibili nel genus delle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”.

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 17/09/2026, n. 14991

La verifica del possesso dei requisiti, pur integrando la presenza di un autonomo segmento procedimentale, viene a collocarsi fra la proposta di aggiudicazione e la conclusiva determinazione aggiudicatoria, ponendosi in un rapporto, di evidente, quanto stretta, strumentalità rispetto a tale ultima effusione provvedimentale.

Deve, per l’effetto, ritenersi che anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti siano sussumibili nel genus delle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I, 17/09/2026, n. 14991:

10.3 Se, fra le altre, anche le comunicazioni le comunicazioni relative … all’aggiudicazione” avrebbero dovuto essere veicolate utilizzando “il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005”, non rivela pregio l’argomentazione al riguardo esposta dalla resistente Amministrazione, secondo la quale la richiesta di documentazione a comprova dei requisiti non sarebbe assimilabile ad una “comunicazione relativa all’aggiudicazione”, trattandosi di una “fase procedimentale distinta e autonoma dall’aggiudicazione”.

Va rammentato, in proposito, come il comma 5 dell’art. 17 del vigente Codice dei Contratti (di cui al D.Lgs. 36/2023) stabilisca che “l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

La verifica del possesso dei requisiti, pur integrando la presenza di un autonomo segmento procedimentale, viene a collocarsi fra la proposta di aggiudicazione e la conclusiva determinazione aggiudicatoria, ponendosi in un rapporto, di evidente, quanto stretta, strumentalità rispetto a tale ultima effusione provvedimentale.

Deve, per l’effetto, ritenersi che anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti siano sussumibili nel genus delle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”: e, per l’effetto, assoggettate alla medesima modalità partecipativa per esse stabilita dal comma 4 del punto 3.2 del disciplinare.

10.4 Né può, altrimenti, sostenersi che l’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la regola generale di cui all’art. 3.2, comma 3, del disciplinare asseverino la piena legittimità dell’uso esclusivo dell’Area Comunicazioni.

Nella fattispecie all’esame, infatti, risulta dalla procedente Amministrazione essere stata inosservata l’espressa deroga – dalla medesima introdotta, con riveniente imposizione di un autovincolo, attraverso la previsione di cui all’art. 3.2, comma 4, lettere a) e b) – con la quale sono state riservate alla PEC (da inviare al domicilio digitale risultante dagli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 82/2005) le comunicazioni “relative all’aggiudicazione” e “all’esclusione”.

Tale considerazione consente di depotenziare l’argomentazione, esplicitata dalle resistenti, secondo la quale la valorizzazione del principio dell’“autoresponsabilità” imporrebbe di annettere al contegno osservato dell’odierna ricorrente la mancata apprensione conoscitiva della comunicazione in argomento, atteso avrebbe fatto carico alla stessa un onere diligenziale, suscettibile di imporre la (necessaria) consultazione dell’Area Comunicazioni.

Invero, se l’immanenza di tale onere è predicabile con riferimento alla corretta presentazione, ad opera del partecipante alla gara, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e della relativa documentazione, altrettanto non può fondatamente sostenersi quanto alla verifica delle comunicazioni provenienti dall’Amministrazione: la quale, ove – come nel caso di specie – abbia individuato, per la relativa modalità partecipativa, una espressa modalità, è tenuta ad osservarne i contenuti, senza poter pretendere di “ribaltare” sulla controparte l’osservanza di un comportamento (consultazione dell’Area anzidetta) che risulta essere stato derogato dalla previsione di lex specialis più volte in precedenza evocata.

11. Le svolte considerazioni persuadono della fondatezza del proposto gravame.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza