Nuova sentenza, particolarmente rilevante, sul principio di rotazione.
Principio che in questo caso risulta essere “attenuato” dalla decisione dei giudici del Tar Lazio.
La vicenda è relativa all’annullamento dell’aggiudicazione di appalto sotto soglia dei servizi di manutenzione del verde pubblico, disposta a favore della ricorrente, per contrasto col principio di rotazione di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016.
Nel corso del 2018 alla ricorrente, infatti, era stato affidato il servizio in via temporanea, in attesa della nuova procedura di gara.
La ricorrente in particolare faceva presente che il principio di rotazione non era stato disatteso, poiché il precedente appalto era avvenuto in via temporanea, nelle more dell’espletamento della gara, e dunque non poteva valere.
Nonostante ciò l’Amministrazione aggiudicava in via definitiva l’appalto in questione alla seconda classificata.
Tar Lazio, Roma, Sez. seconda bis, 04/ 11/ 2019, n.12614, accoglie il ricorso.
Dopo aver ricordato che il principio di rotazione si applica anche alle procedure negoziate per l’affidamento degli appalti di servizi sottosoglia, ex art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016, il Tar stabilisce il perimetro del principio suddetto.
E nondimeno nel caso di specie detto principio non risulta violato, giacchè con la determina del.. 2018 l’Amministrazione affidava lo svolgimento di detto servizio a XXXX solo nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza, nell’approssimarsi della stagione autunnale, e per un tempo estremamente limitato al 31 dicembre 2018.
Né potevano a maggior ragione essere all’uopo considerati gli analoghi affidamenti temporanei e limitati nel tempo riguardanti l’area .., trattandosi all’evidenza di altra procedura, per altro servizio, in differente zona.
Ne consegue che l’aggiudicazione all’impresa seconda classificata va annullata.