Come ricorderete il TAR Pescara, giusto un paio di mesi or sono (cfr. questo articolo), ebbe a sostenere che non costituisce accesso esplorativo una richiesta di accesso agli atti volta a prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2015-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna procedura.
Con la pronuncia oggi riportata, Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 gennaio 2020, n. 16, il Collegio in medesima composizione torna sull’argomento, peraltro su speculare giudizio azionato dalla medesima parte ricorrente, puntualizzando i contenuti della propria precedente decisione, e chiarendo che l’onere di ostensione della documentazione richiesta è da intendersi correttamente assolto qualora, come nel caso di specie, la stessa sia stata pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
In sede di giudizio l’amministrazione ha allegato i links attraverso cui risalire agli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, mentre la ricorrente non ha precisato per quale parte ed in relazione a quali documenti non oggetto di pubblicazione si radicherebbe il suo interesse.
Per tali ragioni il ricorso è stato respinto poiché infondato, stante la comprovata disponibilità degli atti oggetto di ostensione, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il che è più che ragionevole, considerato che le richieste oggetto dell’accesso sono ricomprese nell’ambito operativo degli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.
Si ringrazia l’avv. Andrea Filippini per la puntuale segnalazione di una pronuncia di sicuro interesse per le stazioni appaltanti.